Art. 51 — Ammissione agli esami
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 4 ottobre 2024. 178 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non e' richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualita' di ufficiale o sottufficiale. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti e' disposta con determinazione del Direttore dell 'Agenzia delle dogane.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art51 · fonte del testo
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