Art. 37 — Merci perdute o distrutte. Cali naturali e tecnici

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Si considera non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria quando il soggetto passivo dimostri che l'inosservanza dei vincoli doganali ovvero la mancanza in tutto o in parte delle merci all'atto della presentazione, della verifica o dei controlli doganali, anche successivi all'accettazione della dichiarazione di destinazione al consumo, dipenda dalla perdita o distruzione della merce per caso fortuito o forza maggiore o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo. In tali casi la perdita o distruzione deve essere denunciata agli organi doganali entro dieci giorni da quello in cui si e' verificata ovvero da quello in cui il soggetto passivo ne e' venuto a conoscenza e deve essere comprovata, quando possibile, mediante attestazione di un pubblico ufficiale. Si considera del pari non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria relativamente ai cali naturali ed ai cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali. I cali ammissibili sono determinati con norme regolamentari emanate dal Ministro per le finanze con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

13

Il D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891 ha disposto (con l'art. 22-ter, comma 1) che "La parola "perdita" prevista dall'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, nonche' dall'articolo 37 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilita' del prodotto"

Testo in vigore dal 31 dicembre 1980 al 4 ottobre 2024

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 373/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    Poiché l'ingresso delle merci nel mercato nazionale è il presupposto economico della obbligazione tributaria doganale, non irragionevolmente il legislatore - in sede di interpretazione autentica delle disposizioni relative ai diritti di confine sulle merci estere - ha tenuto distinte situazioni generalmente riconosciute diverse, quali, da un lato, la distruzione o il completo deterioramento dei beni e, dall'altro, la "sottrazione della disponibilità del prodotto", escludendo, conseguentemente, l'obbligazione tributaria solo per la prima ipotesi, ma non per la seconda, in quanto questa non rende il bene inutilizzabile trasferendosi soltanto ad altra persona la concreta possibilità di disporne e di effettuarne così immissione nel circuito commerciale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - interpretato autenticamente dall'art. 23 ter D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella Legge 22 dicembre 1980, n. 891, in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 37 Testo unico in materia doganale · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 31 dicembre 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891 ha disposto (con l'art. 22-ter, comma 1) che "La parola "perdita" prevista dall'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, nonche' dall'articolo 37 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilita' del prodotto"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art37 · fonte del testo

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