Corte costituzionale

Sentenza n. 373/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 37 del t.u. 23

gennaio 1973, n. 43, (Disposizioni urgenti in materia tributaria),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 aprile 1982 dal Tribunale di Catania nel

procedimento civile vertente tra la Società Esercizio magazzini

generali di Catania e l'Amministrazione finanziaria dello Stato,

iscritta al n. 761 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 2 aprile 1982 dal Tribunale di Catania nel

procedimento civile vertente tra la ditta Garibaldi e

l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 762 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 81 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 5 luglio 1984 dalla Corte di appello di

Genova nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. San Giacomo

provveditorie marittime e l'Amministrazione finanziaria dello Stato,

iscritta al n. 1175 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione della Società Esercizio magazzini

generali, della ditta Garibaldi e della s.p.a. San Giacomo

provveditorie marittime, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Uditi l'avv. Ugo Monterosso per la Soc. Esercizio magazzini

generali e la ditta Garibaldi e l'Avvocato dello Stato Ivo M.

Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto 1. Nel corso di un procedimento avente ad oggetto l'opposizione

della Società esercizio magazzini generali ad un'ingiunzione emessa

dall'Ufficio di Catania per diritti doganali gravanti su merci già

in deposito e risultanti mancanti nel corso di una verifica

straordinaria, il Tribunale della stessa città, con ordinanza del 2

aprile 1982 (reg. ord. n. 761 del 1982), sollevava, in riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, come autenticamente

interpretato dall'art. 22 ter d.l. 31 ottobre 1980 n. 693, conv. in

l. 22 dicembre 1980 n. 891.

Il citato art. 37 stabiliva doversi considerare come non avverato

il presupposto dell'obbligazione tributaria doganale in caso di

"perdita o distruzione della merce per caso fortuito o forza maggiore

o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo

stesso soggetto passivo".

Il citato art. 22 ter, poi, stabiliva che la parola "perdita"

dovesse essere intesa nel significato di dispersione, ma non di

sottrazione della disponibilità del prodotto.

Il Tribunale, premesso che nel caso di specie la merce era stata

oggetto di furto, riteneva che il suo assoggettamento al tributo

malgrado l'assenza di qualsiasi colpa del soggetto passivo desse

luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai casi

in cui la merce stessa fosse andata perduta o distrutta, e perciò ad

una violazione dell'art. 3 Cost.

L'assoggettamento a tributo di merce sottratta sembrava inoltre al

collegio rimettente interrompere qualsiasi collegamento tra

l'imposizione e la capacità contributiva del cittadino, intesa come

indice concretamente rivelatore di ricchezza, e perciò pareva dar

luogo ad un contrasto della norma impugnata con l'art. 53 Cost.

2. La stessa questione di legittimità costituzionale veniva

sollevata dal medesimo Tribunale con ordinanza in pari data (n. 762

del 1982), in procedimento iniziato dall'impresa Garibaldi, nonché

dalla Corte d'appello di Genova con ordinanza del 5 luglio 1984 (n.

1175 del 1984) in procedimento s.p.a. San Giacomo provveditorie

marittime.

3. In tutti i giudizi interveniva la Presidenza del Consiglio dei

ministri, osservando che l'assoggettamento al tributo della merce

oggetto di furto, a differenza di quella distrutta, si giustificava

con la presunzione della sua immissione al consumo; né, ai fini

della capacità contributiva, poteva rilevare lo stato soggettivo di

assenza di qualsiasi negligenza del contribuente, posto che il debito

d'imposta sorgeva con il fatto oggettivo della destinazione della

merce al consumo entro il territorio doganale.

Nel giudizio n. 1175 del 1984 la Presidenza del Consiglio notava

come la Corte di giustizia delle Comunità europee, sollecitata dal

Tribunale di Catania ex art. 177 del Trattato CEE, avesse negato che

la direttiva del Consiglio n. 79/623 del 25 giugno 1979, escludendo

l'obbligazione doganale per perdita definitiva o distruzione totale

della merce, si riferisse anche alla sottrazione.

In conclusione la questione doveva ritenersi infondata.

4. La Società esercizio magazzini generali di Catania e la s.p.a.

San Giacomo provveditorie marittime si costituivano (la seconda

tardivamente), aderendo alle argomentazioni delle ordinanze di

rimessione.

5. In prossimità dell'udienza le parti depositavano memorie,

insistendo nelle loro richieste.

In particolare la Società Esercizio magazzini generali sosteneva

l'irretroattività della norma impugnata, di carattere non

interpretativo, ossia la sua non applicabilità al caso di specie. Considerato in diritto 1. I giudizi promossi con le tre ordinanze in epigrafe hanno

identico contenuto e pertanto debbono essere riuniti e decisi con

unica sentenza.

2. L'art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, come interpretato

autenticamente dall'art. 23 ter d.l. 31 ottobre 1980 n. 693,

convertito nella l. 22 dicembre 1980 n. 891, stabilisce che

l'obbligazione doganale è esclusa in caso di perdita della merce, da

intendere come dispersione e non pure come sottrazione della

disponibilità della stessa.

I giudici rimettenti dubitano che tale disposizione contrasti: a)

con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto tratterebbe

in modo ingiustificatamente deteriore, nell'ambito della categoria

degli importatori, il soggetto che, avendo subito una sottrazione, è

stato privato del bene e tuttavia viene assoggettato al tributo; b)

con il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.), in

quanto non collegherebbe il tributo ad un indice concretamente

rivelatore di ricchezza.

3. Al riguardo occorre premettere che l'art. 36, primo comma,

d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 stabilisce testualmente, quale

presupposto dei diritti di confine sulle merci estere (i più

importanti nell'ambito dei diritti doganali: art. 24 d.P.R. cit.), la

loro destinazione al consumo entro il territorio doganale:

destinazione da indicare nella dichiarazione ex art. 56 d.P.R. cit.,

con cui l'operatore economico rende noto all'Amministrazione

finanziaria l'intenzione di importare definitivamente la merce

stessa.

Aggiunge l'art. 37 che si considera non avvenuto il presupposto

dell'obbligazione tributaria quando il soggetto passivo dimostri, tra

l'altro, che la mancanza in tutto o in parte della merce (estera)

dipende dalla sua "perdita"; ed il citato art. 22 ter del cit. d.l.

n. 693 del 1980 convertito dalla legge n. 891 del 1980, interpretando

autenticamente la suddetta espressione "perdita", dispone - come s'è

detto - che essa va intesa come "dispersione" e non come "sottrazione

della disponibilità del prodotto".

Tale norma, com'è chiaro, dà rilievo unicamente all'elemento

oggettivo, nel senso che esclude l'obbligazione tributaria soltanto

se la merce, per essere venuta meno nella sua consistenza fisica, non

possa essere immessa nel circuito commerciale nazionale; per contro,

non attribuisce importanza al fatto che tale immissione avvenga ad

opera dell'importatore ovvero di persona che ne abbia acquistato la

materiale disponibilità anche mediante reato.

È appena il caso di aggiungere che la disposizione impugnata,

secondo l'intenzione del legislatore esplicitamente dichiarata nel

capoverso dell'art. 23 ter cit., ha funzione interpretativa e perciò

efficacia retroattiva, consentita nel nostro sistema costituzionale,

che la esclude soltanto nella materia penale.

4. Ciò premesso, osserva la Corte che le ordinanze di rimessione

deducono, come già si è detto, la violazione del principio di

eguaglianza in quanto il legislatore irrazionalmente avrebbe distinto

tra "dispersione" e "sottrazione della disponibilità del prodotto".

La proposta questione non è fondata.

L'obbligazione tributaria doganale per le merci è

indissolubilmente collegata all'ingresso delle medesime nel mercato

nazionale, e proprio in ciò trova il suo fondamento e la sua ragion

d'essere. La distruzione od il completo deterioramento dei beni

rendono impossibile tale ingresso e perciò impediscono il sorgere

dell'obbligazione tributaria. Per converso, la perdita della

soggettiva disponibilità non rende il bene inutilizzabile,

trasferendosi soltanto ad altra persona la concreta possibilità di

disporne e di effettuarne così l'immissione nel circuito

commerciale: dal che consegue l'esclusione di una immutazione

oggettiva della situazione da cui nasce l'obbligazione tributaria,

conformemente a quanto disposto dalla normativa impugnata.

5. Vale aggiungere che tale disciplina, essendo connaturata,

secondo la comune concezione, alla finalità intrinseca del tributo

doganale, non è esclusiva del nostro Paese, ma è significativamente

accolta in altri ordinamenti. Essa, invero, si applica nell'ambito

della Comunità economica europea, secondo il disposto della

direttiva del Consiglio delle Comunità 25 giugno 1979 n. 623,

emanata per armonizzare le diverse norme nazionali sull'obbligazione

doganale (art. 4): ed in tale senso è la sentenza della Corte di

giustizia emessa dalla IV Sez. il 5 ottobre 1983 in cause 186 e

187/82, la quale ha espressamente dichiarato la disciplina italiana,

attualmente impugnata, conforme a quella comunitaria.

Inoltre la stessa regola è accolta, al di là dello spazio

europeo, anche su piano internazionale, in base alla convenzione di

Kioto 18 maggio 1973 sulla semplificazione ed armonizzazione dei

regimi doganali: essa, infatti, dopo aver disposto al punto 22

dell'allegato E3 che "les marchandises entreposées qui sont

détruites ou irrémédiablement perdues, par suite d'accident ou de

force majeure, ne sont pas soumises au droits et taxes à

l'importation", precisa poi nell'allegato B1 che "les marchandises

volées ne sont pas considérées détruites ou irrémédiablement

perdues".

6. Da tutto ciò discende chiaramente come il principio di

eguaglianza sia stato invocato fuor di proposito per effetto della

diversità - generalmente riconosciuta - delle due situazioni messe a

raffronto, non sussistendo nell'una, a differenza dell'altra, la

possibilità di immissione in commercio della merce importata.

Né certo possono valere le affermazioni, peraltro assiomatiche e

approssimative, svolte dalle ordinanze in base a pretese ragioni

d'equità, giacché, a parte ogni altra, intuitiva considerazione, è

evidente come sia il contribuente stesso a decidere spontaneamente di

tenere in deposito le merci destinate alla circolazione commerciale,

sicché il rischio, che dipende dalla sua scelta, deve essere da lui

sopportato senza che sia possibile addossarlo all'Amministrazione

finanziaria.

7. Circa il riferimento all'art. 53 Cost., dopo quanto è stato

sopra osservato sono sufficienti brevissime notazioni.

Invero, la capacità contributiva consiste, com'è noto,

nell'idoneità ad eseguire la prestazione coattivamente imposta,

correlata non già alla concreta capacità del singolo contribuente,

bensì al presupposto economico al quale l'obbligazione è collegata.

Quando tale presupposto sussista e sia, come nella specie, non

irragionevolmente definito dal legislatore, l'imposizione della

prestazione tributaria è certamente legittima, e gli accadimenti

successivi non sono idonei, salvo diversa disposizione di legge, ad

escludere la sussistenza dell'indicato presupposto. Conseguentemente

risulta del tutto irrilevante che in concreto il contribuente

consegua o no l'utilità sperata, restando inalterato, per quanto si

è detto, il rapporto tributario.

Devesi in conclusione ritenere che, sotto entrambi i profili

dedotti, la proposta questione non è fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - interpretato

autenticamente dall'art. 23 ter d.l. 31 ottobre 1980 n. 693,

convertito dalla l. 22 dicembre 1980 n. 891 -, sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dal Tribunale di Catania e dalla

Corte d'appello di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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