Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/01/1977 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 296

del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle leggi in materia

doganale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 giugno 1974 dal tribunale di Como nel

procedimento penale a carico di Tosi Elio, iscritta al n. 383 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;

2) ordinanze emesse il 1 ottobre 1975 dal tribunale di Como nei

procedimenti penali a carico di Bergamo Claudio ed altri, Scarinzi

Edoardo e Bormolini Riccardo, iscritte ai nn. 104, 105 e 106 del

registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976;

3) ordinanza emessa il 1 ottobre 1975 dal tribunale di Como nel

procedimento penale a carico di Milo Giovanni ed altro, iscritta al n.

133 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;

4) ordinanza emessa il 1 ottobre 1975 dal tribunale di Como nel

procedimento penale a carico di Bruga Anselmo, iscritta al n. 251 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 125 del 12 maggio 1976.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice

relatore Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Tosi Elio ed altri, imputati

del reato di contrabbando di generi di monopolio (tabacchi esteri), il

tribunale di Como, con ordinanza 6 giugno 1974, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 296 del d.P.R. 23 gennaio

1973, n. 43, concernente la recidiva in materia di reati doganali, per

pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione. Secondo il

tribunale, la norma impugnata disciplinerebbe in modo vincolante la

detta aggravante, diversamente dall'art. 9 del d.l. 11 aprile 1974, n.

99, che ne lascia invece l'applicazione alla discrezionalità del

giudice e sanzionerebbe così una diversità di trattamento a parità

di condizioni personali che contrasterebbe, come tale, col principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

In altri cinque procedimenti penali analoghi a carico

rispettivamente di Bergamo Claudio e altri, Scarinzi Edoardo, Bormolini

Riccardo, Milo Giovanni ed altri, Bruga Anselmo ed altri, lo stesso

tribunale con ordinanze emesse il 1 ottobre 1975 ha sollevato identica

questione di legittimità costituzionale.

Le ordinanze sono state notificate, comunicate e pubblicate come

per legge.

Avanti a questa Corte si è costituito, in tutti i menzionati

giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato

tempestivamente le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che la peculiare disciplina della recidiva nel

contrabbando la quale investe non solo l'obbligatorietà della

contestazione dell'aggravante, ma altresì la misura ed il tipo

dell'aggravamento della pena, diversa e più grave rispetto a quelle

previste per i recidivi in reati comuni, sarebbe giustificata vuoi

dalla necessità della prevenzione di un delitto come quello di

contrabbando, particolarmente soggetto ad assumere i caratteri

dell'abitualità e della professionalità, tanto che il legislatore

speciale ha espressamente disciplinato tali ipotesi con gli artt. 297 e

298 del t.u. citato, vuoi dalla esigenza di tutelare l'Erario dai danni

gravi e diretti cui è esposto per effetto di tale reato.

La impugnata regolamentazione della recidiva risponderebbe pertanto

a particolari finalità preventive e repressive che hanno ispirato il

legislatore speciale nel disciplinare in modo diversificato e più

grave il reato di contrabbando doganale, e sarebbe quindi il frutto di

apprezzamenti e valutazioni di politica criminale affidata alla

discrezionalità del legislatore medesimo, salvo ovviamente i limiti

della ragionevolezza e della coerenza logica.

E l'evidente rispondenza a detti criteri della disposizione

impugnata sarebbe confermata dalla circostanza che la più rigida

disciplina si renderebbe applicabile solo nei casi di recidiva

specificamente indicati, mentre la stessa norma prevede che, negli

altri casi, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale. Considerato in diritto :

1. - Tutte le ordinanze indicate in epigrafe riguardano la stessa

questione, per cui può disporsi la loro riunione, in modo da dar luogo

a decisione con unica sentenza.

2. - Va premesso che l'art. 111 della legge doganale del 1940, n.

1424, regolava la recidiva primaria o reiterata nel reato di

contrabbando, prevedendo una forma speciale di aggravamento per le

ipotesi di reato punite con la sola multa, e precisamente l'inflizione

obbligatoria della reclusione fino ad un anno in aggiunta alla pena

pecuniaria nel caso di recidiva primaria, e l'aumento dalla metà a due

terzi di tale pena aggiuntiva per il caso di recidiva reiterata.

La stessa norma prevedeva poi, in linea generale, e salvo quindi i

detti casi particolari di aggravamento, l'applicazione ai reati

previsti dalla legge doganale della disciplina normalmente dettata

dall'art. 99 cod. pen. e cioè l'applicazione obbligatoria degli

aumenti di pena ivi previsti per le altre ipotesi di recidiva.

L'art. 296 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, impugnato, riproduce

letteralmente l'art. 111 sopra menzionato, ritenuto applicabile nella

specie ai sensi dell'art. 148 della citata legge doganale del 1940,

trattandosi di imputazioni concernenti contrabbando di generi di

monopolio di provenienza estera.

Il giudice a quo lamenta il contrasto di tale disciplina col

principio di uguaglianza, facendo riferimento alla nuova normativa

disposta in materia dall'art. 9 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99,

convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, che, a modifica dell'art.

99 cod. pen., rimette la applicazione della recidiva alla

discrezionalità del giudice, e considerando che, a seguito di tale

innovazione, il permanere della particolare disciplina vincolante della

recidiva in materia di contrabbando condurrebbe ad una ingiustificata

diversità di trattamento di quegli imputati rispetto agli imputati di

altri reati.

3. - La questione non è fondata.

Come è noto, per costante giurisprudenza della Corte, l'osservanza

del principio di eguaglianza non esclude che il compito di

determinazione della misura delle sanzioni penali resti di stretta

spettanza del legislatore (sent. n. 9 del 1972) in funzione dei suoi

indirizzi di politica giuridico-sociale, sottraendosi al giudizio della

Corte, sempre che ovviamente la sperequazione non assuma dimensioni

tali da non riuscire sorretta da una benché minima giustificazione di

ordine razionale e logico (sent. nn. 119 del 1973, 218 e 271 del 1974).

Ed è in particolare da ricordare che, in ogni caso, secondo la

giurisprudenza della Corte (sent. n. 155 del 1971) le condizioni

personali, collocate dall'art. 3 della Costituzione sullo stesso piano

del sesso, della razza, della lingua, della religione e delle opinioni

politiche per escludere ogni discriminazione fra i cittadini, non sono

quelle che derivano da un'attività criminosa del soggetto, in ordine

alle quali, appunto, resta salva la discrezionalità del legislatore

quanto alla determinazione della pena. Ed è altresì noto, come la

Corte ha pure più volte ritenuto, che il reato di contrabbando

doganale presenta peculiari caratteristiche collegate con la lesione di

primari interessi finanziari dello Stato mediante l'evasione tributaria

che l'agente procura con il passaggio clandestino o fraudolento,

attraverso la linea doganale, delle merci soggette a diritto di

confine, creando situazioni di possibile pericolo e di pubblico allarme

(sent. nn. 157 del 1972 e 144 del 1974). Pertanto, mentre è evidente

che la disciplina della recidiva censurata dal giudice a quo attiene

alla determinazione della misura della sanzione penale per il reato di

contrabbando, e rientra quindi nella sfera di discrezionalità del

legislatore, è altresì chiaro che la sussistenza delle particolari

caratteristiche del reato stesso, che postulano logicamente, per la

delicatezza degli interessi protetti, una tutela particolarmente

efficace, esclude quegli elementi di irragionevolezza o illogicità che

soli potrebbero, come si è detto, legittimare un sindacato della Corte

ai fini della osservanza del principio di uguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 296 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio

1973, n. 43, (disposizioni legislative in materia doganale) sollevata

con le ordinanze in epigrafe dal tribunale di Como, in relazione

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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