Art. 275 — Merci estere cadute in abbandono
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 162 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le merci estere cadute in abbandono durante la giacenza nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti ed imprese autorizzati ai sensi dell'art. 97 possono essere assoggettate, a seguito di dichiarazione presentata dal gestore del magazzino o recinto in sostituzione del proprietario delle merci stesse, al regime del deposito doganale privato. La dichiarazione deve essere presentata entro dieci giorni dalla caduta in abbandono o, nei casi indicati nel secondo comma dell'art. 278, entro il piu' breve termine fissato dal capo della dogana; le merci in tal modo assoggettate al regime del deposito perdono, agli effetti doganali, la condizione di merci abbandonate. Trascorso inutilmente il predetto termine, la dogana iscrive le merci in apposito registro. Nel medesimo registro indicato nel precedente comma vengono iscritte le merci estere cadute in abbandono durante la giacenza nei magazzini di temporanea custodia gestiti dalla dogana e quelle non ritirate dai depositi di diretta custodia della dogana entro il termine di cui all'articolo 151, primo comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art275 · fonte del testo
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