Art. 278 — Esito delle merci abbandonate
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 311 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: All'esito delle merci iscritte nei registri provvede il ricevitore della dogana che le ha in carico. Ove se ne ravvisi l'opportunita', esse possono essere concentrate presso altre dogane, che le assumono in carico. Il capo della circoscrizione doganale nella quale e' compresa la dogana che ha in carico le merci puo' disporre che, anche prima della scadenza del normale termine di un mese dalla caduta in abbandono, le merci stesse:
tolto: a) siano cedute subito e gratuitamente ad istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza, in esenzione dai diritti doganali e col vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti di merci deperibili di esigua quantita' o di scarso valore commerciale;
tolto: b) siano vendute a trattativa privata, quando si tratti di merci deperibili non rientranti nella precedente lettera a) o di merci il cui limitato valore commerciale non consentirebbe il recupero delle spese di custodia ove questa fosse ulteriormente protratta, ovvero quando sussistano altri fondati motivi di urgenza;
tolto: c) siano immediatamente distrutte, prescindendosi dal tentarne la vendita, quando si tratti di merci che in sede di stima sommaria siano state riconosciute prive di valore commerciale ovvero quando ricorrano particolari motivi di necessita' o convenienza. Per le merci giacenti nei magazzini o recinti gestiti dagli enti ed imprese autorizzati, i provvedimenti di cui alle lettere a) e c) del precedente comma possono essere adottati solo con il consenso del gestore. All'infuori dei casi indicati nel secondo comma, le merci sono vendute mediante pubblico incanto o licitazione privata a scelta del ricevitore, e sono offerte per singoli oggetti oppure a lotti, secondo la convenienza. La vendita puo' essere affidata ad un istituto di vendite giudiziarie, autorizzato ai sensi dello art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il quale, ove lo ritenga necessario, ha facolta' di apportare le merci dai locali in cui sono depositate, previa prestazione di idonea cauzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art278 · fonte del testo
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