Art. 254 — Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi

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I generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati. La precedente disposizione e' applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. E' altresi' applicabile ai natanti italiani da diporto a condizione che siano abilitati a navigare fuori dal mare territoriale e che siano in partenza con diretta destinazione ad un porto estero; in caso di rientro di tali natanti da diporto in un porto nazionale senza aver toccato un porto estero, i generi consumati durante la navigazione sono considerati immessi in consumo nel territorio doganale. Quando ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, per l'imbarco ed il trasbordo di provviste di bordo sulle navi di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate e su quelle di qualsiasi stazza che non siano in diretta partenza per un porto estero il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale nella Repubblica italiana, puo', sia in via generale sia limitatamente a determinati generi od a determinati quantitativi di essi, escludere l'applicabilita' del disposto di cui al primo comma, ovvero subordinarla all'osservanza di particolari norme o condizioni. Le provviste di bordo imbarcate o trasbordate a norma dei precedenti commi possono essere consumate nel porto in esenzione dai diritti doganali, prima della partenza della nave, alle condizioni stabilite nell'articolo precedente. Nei casi in cui la disposizione del primo comma non e' applicabile, i generi imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio doganale.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 aprile 1976

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 254, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16557/2026

    27 maggio 2026

    In tema di accise, i beni costituenti provviste di bordo imbarcate sulle navi in partenza (oggetto di bunkeraggio) - nella specie gasolio combustibile per la propulsione -, in deroga al principio generale di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 43 del 1973, si considerano in esportazione definitiva ai sensi dell'art. 254, comma 1, del T.U.L.D., in quanto destinate ad essere consumate a bordo fuori del territorio doganale, a condizione che si tratti di navi mercantili o commerciali, tali presumendosi quelle destinate al trasporto, non equiparabili alle imbarcazioni da diporto, assoggettate a regime speciale, e potendosi ricavare tale destinazione anche sulla base degli impegni contrattuali che individuino linee prestabilite e precise scadenze, salva la prova della simulazione delle pratiche di partenza volta a beneficiare fraudolentemente dell'agevolazione.

    Art. 254 · Art. 36 Testo unico in materia doganale

    Rassegna di maggio 2026, p. 271 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art254 · fonte del testo

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