Art. 215 — Mancato scarico di documenti di temporanea importazione relativi a veicoli stradali commerciali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
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3 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024. 139 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per il mancato scarico di documenti di temporanea importazione relativi a veicoli stradali commerciali di cui alla convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553, si procede al recupero dei diritti doganali gravanti sui veicoli stessi solo qualora ne venga accertata l'effettiva irregolare presenza nel territorio doganale. Resta fermo tuttavia l'obbligo della dogana di notificare all'ente garante il mancato scarico dei documenti di temporanea importazione entro il termine di cui all'art. 26 della citata convenzione, al fine di consentire l'escussione dell'ente stesso ove si verifichi la condizione indicata nel precedente comma. Tale obbligo non sussiste qualora per i veicoli di cui al precedente comma venga previsto l'esonero dalla emissione del documento di temporanea importazione e dalla prestazione della garanzia ai sensi del terzo comma dell'art. 214.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art215 · fonte del testo
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