Art. 208 — Criteri per liquidazione diritti alla reimportazione

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L'importo della detrazione, stabilita al secondo comma del precedente articolo, va calcolato tenendo conto: della quantita' e della qualita' delle merci temporaneamente esportate; del valore delle merci temporaneamente esportate e delle aliquote dei diritti doganali in vigore alla data dell'accettazione della dichiarazione di reimportazione; del trattamento tariffario previsto per i contingenti di importazione a dazio ridotto o in esenzione, qualora le merci temporaneamente esportate siano della stessa natura di quelle per le quali esiste tale contingente. La detrazione predetta e' eseguita secondo l'aliquota daziaria delle merci reimportate quando essa e' inferiore all'aliquota daziaria applicabile ai prodotti temporaneamente esportati.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 12 settembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art208 · fonte del testo

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