Art. 207 — Diritti dovuti alla reimportazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 12 settembre 1981. Leggi il testo vigente →

Alla reimportazione di merci che, sono state esportate temporaneamente per essere sottoposte ad uno o piu' dei trattamenti previsti all'art. 200 sono dovuti i diritti doganali propri delle merci reimportate, da liquidarsi nelle misure vigenti al momento in, cui e' accettata la dichiarazione di reimportazione. Dall'ammontare dei diritti doganali come sopra calcolati va detratto un importo pari all'ammontare dei diritti doganali ai quali sarebbero assoggettate le merci temporaneamente esportate nel caso di importazione dal Paese ove hanno subito il trattamento o i trattamenti di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 12 settembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art207 · fonte del testo

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