Art. 196 — Importazione definitiva di prodotti ottenuti, già vincolati alla riesportazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale puo' consentire che i prodotti ottenuti dai trattamenti previsti dall'art. 176, gia' introdotti in deposito doganale o in deposito franco o in punto franco oppure vincolati alla procedura esterna del regime di transito comunitario, siano importati definitivamente alle condizioni di cui agli articoli 191 e 192, purche' i diritti dovuti siano stati determinati all'atto della introduzione in deposito doganale o in deposito franco o in punto franco ovvero all'atto dell'assoggettamento alla procedura predetta. Tuttavia, in conformita' delle disposizioni stabilite in base all'art. 220, secondo comma, puo' essere eccezionalmente consentita la importazione definitiva di tali prodotti con il pagamento dei diritti ad essi afferenti, applicabili alla data della accettazione della relativa dichiarazione, a condizione che il loro importo sia almeno pari a quello che sarebbe stato riscosso in applicazione degli articoli 191 e 192.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art196 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari