Art. 196 — Importazione definitiva di prodotti ottenuti, già vincolati alla riesportazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 143 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale puo' consentire che i prodotti ottenuti dai trattamenti previsti dall'art. 176, gia' introdotti in deposito doganale o in deposito franco o in punto franco oppure vincolati alla procedura esterna del regime di transito comunitario, siano importati definitivamente alle condizioni di cui agli articoli 191 e 192, purche' i diritti dovuti siano stati determinati all'atto della introduzione in deposito doganale o in deposito franco o in punto franco ovvero all'atto dell'assoggettamento alla procedura predetta. Tuttavia, in conformita' delle disposizioni stabilite in base all'art. 220, secondo comma, puo' essere eccezionalmente consentita la importazione definitiva di tali prodotti con il pagamento dei diritti ad essi afferenti, applicabili alla data della accettazione della relativa dichiarazione, a condizione che il loro importo sia almeno pari a quello che sarebbe stato riscosso in applicazione degli articoli 191 e 192.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art196 · fonte del testo
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