Art. 193 — Condizioni per l'importazione definitiva in casi particolari

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In deroga alle disposizioni dell'art. 191, puo' essere consentito che prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorche' incompleti, previsti dall'art. 176 siano importati definitivamente con il pagamento dei diritti ad essi relativi e non di quelli afferenti alle merci temporaneamente importate. Qualora per tali prodotti sia prevista l'esenzione, il loro valore e' considerato nullo ai fini dell'applicazione del precedente articolo, lettera b), punto 2). Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai soli prodotti e per i tributi che verranno indicati dal Consiglio delle Comunita' europee, alle condizioni dallo stesso stabilite.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art193 · fonte del testo

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