Art. 144 — Spedizione ad altra dogana di merci giunte per via aerea

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Le merci giunte dall'estero per via aerea in un aeroporto dello Stato, che siano fatte proseguire con il medesimo o con diverso aeromobile verso altro aeroporto dello Stato sotto il regime cauzionale di cui all'art. 143, non sono soggette ad applicazione di piombi o contrassegni doganali od altre misure cautelative quando il condizionamento dei relativi colli sia tale da rendere evidenti eventuali manomissioni. Qualora i colli predetti dal primo o dal secondo aeroporto debbano proseguire per via di terra, il veicolo che li trasporta deve essere assicurato con sigilli doganali ovvero deve essere scortato da militari della guardia di finanza fino alla dogana di destinazione. Le precedenti disposizioni si applicano solo per le spedizioni effettuate da imprese esercenti servizi regolari di trasporto aereo di linea. L'amministrazione puo' stabilire che per le spedizioni predette, in luogo della emissione delle bollette di cauzione, siano utilizzati altri documenti, resi validi come bollette di cauzione.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art144 · fonte del testo

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