Art. 131 — Merci fluenti entro tubazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

Le merci estere e nazionali che, provenienti dal territorio doganale, attraversano la linea doganale entro tubazioni sono considerate, salvo prova contraria, uscite rispettivamente in transito o riesportazione ed in esportazione definitiva o temporanea nel momento in cui, sotto il controllo degli organi finanziari del luogo di diretta partenza per l'estero, vengono immesse nelle tubazioni stesse. La relativa bolletta doganale viene rilasciata e perfezionata dai competenti organi del predetto luogo di partenza. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo a condizione che la sistemazione, il funzionamento ed il suggellamento degli impianti siano riconosciuti regolari dalla amministrazione finanziaria. Il Ministero delle finanze puo' consentire che, sotto osservanza delle condizioni da esso stabilite, nel luogo di diretta partenza per l'estero siano promiscuamente immessi nelle tubazioni prodotti di classificazione e di posizione doganali diverse.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art131 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari