Art. 100 — Sdoganamento di merci in arrivo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 12 giugno 1991. Leggi il testo vigente →

Le dogane possono consentire che le dichiarazioni degli operatori rivolte a dare una destinazione doganale alle merci in arrivo siano presentate prima dell'arrivo stesso, al fine di rendere possibile l'espletamento anticipato delle operazioni preliminari di accertamento sulla base delle segnalazioni meccanografiche o delle documentazioni gia' pervenute e di permettere, appena giunte le merci, l'immediata separazione di quelle che i funzionari incaricati intendono sottoporre alla visita doganale. Resta fermo che all'accettazione formale delle dichiarazioni a tutti gli effetti di legge si procedera' soltanto dopo l'arrivo della merce.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 12 giugno 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art100 · fonte del testo

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