Art. 8 — Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 febbraio 2004 al 27 giugno 2015. Leggi il testo vigente →

La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorita' creditizie nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro adozione. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del (( Ministro dell'economia e delle finanze)) emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

Testo in vigore dal 29 febbraio 2004 al 27 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 29 febbraio 2004. 2 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… loro adozione. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro tolto: del tesoro aggiunto: dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art8 · fonte del testo

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