Art. 76 — Gestione provvisoria

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(( (Gestione provvisoria). La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, puo' disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu' commissari assumano la gestione provvisoria della banca con i poteri degli organi amministrativi. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. La gestione provvisoria non puo' avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'articolo 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'articolo 71, comma 5. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalita' previste dall'articolo 73, comma 1.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1999 al 29 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999. 57 parole tolte, 74 parole aggiunte.

aggiunto: (Gestione provvisoria). La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, puo' disporre, nei casi indicati tolto: nell'art. aggiunto: nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che tolto: un proprio funzionario assuma aggiunto: uno o piu' commissari assumano la gestione provvisoria della banca con tolto: le modalita' previste dall'art. 73, commi 1 e 2, e con i poteri degli organi amministrativi. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. aggiunto: Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. La gestione provvisoria non puo' avere una durata superiore a due mesi. tolto: Il provvedimento della Banca d'Italia e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Quando aggiunto: Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 70, comma 1, tolto: il funzionario della Banca d'Italia assume aggiunto: i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 71, comma 5. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda tolto: dal funzionario della Banca d'Italia aggiunto: dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalita' previste tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 73, comma 1tolto: . Al funzionario della Banca d'Italia si applica l'art. 72, comma 9.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art76 · fonte del testo

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