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Il gruppo bancario e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata. La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e puo' determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformita' da quanto comunicato dalla capogruppo. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 30 novembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art64 · fonte del testo

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