Art. 31 — Trasformazioni e fusioni

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La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino societa' per azioni. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci. Si applicano l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 26 marzo 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art31 · fonte del testo

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