Art. 22 — Partecipazioni indirette
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(( (Partecipazioni indirette). Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona.
Testo in vigore dal 29 febbraio 2004 al 10 marzo 2010
