Art. 22 — Partecipazioni indirette
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1993 al 29 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
Ai fini del presente capo si considerano anche le partecipazioni al capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona.
Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 29 febbraio 2004
