Art. 136 — Obbligazioni degli esponenti bancari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 2007 al 19 dicembre 2012. Leggi il testo vigente →

Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori ((e di operazioni con parti correlate)). Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o societa' facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la societa' medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra societa' o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalita' previste dal comma 1, dagli organi della societa' o banca contraente e con l'assenso della capogruppo. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con societa' controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonche' con le societa' da queste controllate o che le controllano ((. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra societa' appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.)) 25 26 L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro. 25 26

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

25

con decorrenza dal 18 marzo 2006

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 nel modificare l'art. 8, comma 2 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha conseguentemente disposto (con l'art. 24-bis, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo, commi 2-bis e 3 si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006.

D.L 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80

26

con decorrenza dal 17 maggio 2006

Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80, nel modificare l'art. 8, comma 2 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha conseguentemente disposto (con l'art. 34-quater, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo, commi 2-bis e 3 "si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)".

Testo in vigore dal 25 gennaio 2007 al 19 dicembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 2006 al 25 gennaio 2007. 5 parole tolte, 31 parole aggiunte.

… fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori aggiunto: e di operazioni con parti correlate. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione … direzione o controllo, nonche' con le societa' da queste controllate o che le controllano tolto: o sono ad esse collegateaggiunto: . Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra societa' appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art136 · fonte del testo

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