Art. 136 — Obbligazioni degli esponenti bancari

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Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o societa' facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la societa' medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra societa' o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalita' previste dal comma 1, dagli organi della societa' o banca contraente e con l'assenso della capogruppo. (( Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con societa' controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonche' con le societa' da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate. )) L'inosservanza delle disposizioni (( dei commi 1, 2 e 2-bis)) e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.

Testo in vigore dal 12 gennaio 2006 al 1 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 12 gennaio 2006. 2 parole tolte, 56 parole aggiunte.

… fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratoritolto: ;aggiunto: . Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione … comma 1, dagli organi della societa' o banca contraente e con l'assenso della capogruppo. aggiunto: Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con societa' controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonche' con le societa' da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 tolto: e 2aggiunto: , 2 e 2-bis e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art136 · fonte del testo

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