Art. 129 — Emissione di strumenti finanziari

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(( (Emissione di valori mobiliari). Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati. La comunicazione indica le quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari nonche' le modalita' e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia puo' chiedere informazioni integrative. L'operazione puo' essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilita' e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, puo', in conformita' delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma 1. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:

  • a)ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • b)ai titoli azionari, sempreche' non rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;
  • c)all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali;
  • d)alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri paesi dell'Unione Europea e conformi alle disposizioni dell'Unione. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' individuare, in relazione alla quantita' e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalita' di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione. La Banca d'Italia puo' richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

Testo in vigore dal 1 settembre 1996 al 29 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 1 settembre 1996. 142 parole tolte, 221 parole aggiunte in 5 capoversi.

aggiunto: (Emissione di valori mobiliari). Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri tolto: devono essere comunicate alla Banca d'Italia, a cura degli interessati, ove di ammontare eccedente il limite da questa fissato. Tale limite deve essere comunque superiore a dieci aggiunto: di importo non superiore a cento miliardi di liretolto: . All'obbligo di comunicazione sono del pari assoggettate le operazioni che, deliberate o da effettuarsi in piu' riprese, superino complessivamente il predetto limite nell'arco di dodici mesi. aggiunto: o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati. La comunicazione indica le quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari nonche' le … della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilita' aggiunto: e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, aggiunto: la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni tolto: la Banca d'Italia puo' differire l'esecuzione dell'operazione secondo criteri determinati in via generale dal CICR. La Banca d'Italia puo' vietare l'operazione quando ricorrano condizioni individuate in via generale dal CICRaggiunto: , puo', in conformita' delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma 1. Le disposizioni tolto: di cui al presente articolo aggiunto: contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:

b) ai titoli azionariaggiunto: , sempreche' non rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;

c) all'emissione di quote tolto: di fondi comuni di investimento mobiliare aggiunto: o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali;

d) alla commercializzazione in Italia di quote tolto: di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari aggiunto: o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri paesi tolto: della Comunita' europea aggiunto: dell'Unione Europea e conformi alle disposizioni tolto: comunitarie;

tolto: e) ai titoli emessi in forza di autorizzazione del Ministro del tesoro a norma del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510. aggiunto: dell'Unione. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' tolto: determinare aggiunto: individuare, in relazione alla quantita' e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalita' di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione tolto: previsto dal comma 1 ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazioneaggiunto: . La Banca d'Italia puo' richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art129 · fonte del testo

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