La Banca d'Italia puo' richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 25 gennaio 2007. 385 parole tolte, 41 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati.La comunicazione indica le quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari nonche' le modalita' e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione laaggiunto: La Banca d'Italia puo'tolto: chiedere informazioni integrative. L'operazione puo' essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilita' e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, puo', in conformita' delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma 1. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:
tolto: a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
tolto: b) ai titoli azionari, sempreche' non rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;
tolto: b-bis) agli strumenti finanziari partecipativi;
tolto: c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali;
tolto: d) alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri paesi dell'Unione Europea e conformi alle disposizioni dell'Unione. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' individuare, in relazione alla quantita' e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalita' di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione. La Banca d'Italia puo' richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessiaggiunto: richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italianitolto: . Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6aggiunto: , al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art129 · fonte del testo
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