Art. 128-quater — Agenti in attività finanziaria

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E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attivita' finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attivita' indicata nel presente comma, nonche' attivita' connesse o strumentali. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro attivita' su mandato di un solo intermediario o di piu' intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, e' tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attivita' finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. Gli agenti ((in attivita' finanziaria)) che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attivita' svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4. 75 ((7. La riserva di attivita' prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.)) 75 ((7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, per l'iscrizione in apposita sezione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto e' tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operativita' e ogni variazione ad essa attinente. L'Organismo stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione. L'omessa comunicazione e' sanzionata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni)) 75 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. 37 38

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141

37

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218

38

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

75

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Testo in vigore dal 4 luglio 2017 al 10 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 17 ottobre 2012 al 4 luglio 2017. 81 parole tolte, 195 parole aggiunte.

… anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. Gli agenti aggiunto: in attivita' finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale … speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4. aggiunto: 7. La riserva di attivita' prevista dal presente articolo non si applica tolto: agli agenti aggiunto: ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o tolto: istituti di pagamento comunitari aggiunto: prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e tolto: l'adozione delle misure previste dall'articolo 128-duodecies nonche' dal aggiunto: l'osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, tolto: l'agente che presta aggiunto: e successive modificazioni. 7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7, i prestatori di servizi di pagamento tolto: per conto di aggiunto: e gli istituti di moneta elettronica tolto: o istituti di pagamento comunitari comunica all'Organismo previsto all'articoloaggiunto: , aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies tolto: l'avvio dell'operativita' sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonche' la conclusione della propria attivita', utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito ilaggiunto: , per l'iscrizione in apposita sezione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli estremi identificativi del punto di contatto tolto: centrale, ai sensi dell'articolo 42, comma 3 aggiunto: di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, tolto: le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso aggiunto: e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto tolto: per via telematica aggiunto: e' tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operativita' e ogni variazione ad essa attinente. L'Organismo stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione. aggiunto: L'omessa comunicazione e' sanzionata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

    Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art128quater · fonte del testo

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