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(( Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-bis e 4, e 145, comma 3. 3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 3-bis, e 4, e 145, comma 3.)) 38

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".

Testo in vigore dal 3 dicembre 2010 al 27 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2010 al 3 dicembre 2010. 123 parole tolte, 14 parole aggiunte.

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di aggiunto: moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari tolto: iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, puo' chiedere la collaborazione di altre autorita'.aggiunto: . Con riguardo ai tolto: soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c) e ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3,tolto: , i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro tolto: dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiunto: dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3aggiunto: , 3-bis e 4, e 145, comma 3. aggiunto: 3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR … comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e aggiunto: 3-bis, e 4, e 145, comma 3tolto: . In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicita', il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorita' indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, puo' disporre la sospensione dell'attivita', anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art128 · fonte del testo

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