Art. 126-terdecies — Siti web di confronto

(( I prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o piu' siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, dandone indicazione sul proprio sito web, ove disponibile. I siti web previsti dal comma 1:

  • a)sono accessibili gratuitamente dai consumatori;
  • b)consentono almeno il confronto delle spese applicabili per i servizi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 126-undecies, comma 1, nonche' dell'indicatore sintetico di costo previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia;
  • c)sono funzionalmente indipendenti e assicurano parita' di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento nella partecipazione al sito e nella visualizzazione dei risultati di ricerca;
  • d)contengono informazioni chiare e facilmente accessibili sull'identita' dei soggetti che costituiscono e gestiscono il sito, nonche' sui criteri utilizzati per il confronto tra le offerte, da definirsi in modo semplice e oggettivo;
  • e)impiegano un linguaggio facilmente comprensibile e, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea di cui all'articolo 126-undecies;
  • f)forniscono informazioni corrette e aggiornate, indicando la data dell'ultimo aggiornamento;
  • g)comprendono un'ampia gamma di offerte di conti di pagamento rappresentative di una quota significativa del mercato e, nel caso in cui non forniscano un quadro completo del mercato, indicano chiaramente tale circostanza prima di mostrare i risultati della ricerca;
  • h)prevedono adeguate procedure per la segnalazione di errori nelle informazioni pubblicate;
  • i)non possono svolgere attivita' di mediazione;
  • l)non possono rifiutare le richieste di adesione da parte dei prestatori di servizi di pagamento;
  • m)escludono i prestatori di servizi di pagamento aderenti per i giustificati motivi previsti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia di cui al comma 3;
  • n)pubblicano la lista dei prestatori di servizi di pagamento aderenti;
  • o)dispongono della certificazione e di una verifica annuale positiva secondo quanto previsto dal comma 3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e' certificata e annualmente verificata da un ente specializzato, con apposita relazione. I titolari dei siti web inviano la relazione dell'ente specializzato alla Banca d'Italia che ne da' notizia sul proprio sito web. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le caratteristiche dell'ente certificatore, la procedura di accreditamento che dovra' garantire il rispetto dei principi di imparzialita', indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al comma 2, lettera m). I prestatori di servizi di pagamento inviano al sito web i dati necessari per il confronto tra le offerte, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 5. I titolari dei siti web comunicano la cessazione del funzionamento del sito alla Banca d'Italia)) 74
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37

74

Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) che "l'articolo 126-terdecies si applica decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia ivi previsti, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 14 aprile 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art126terdecies · fonte del testo

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