Art. 125-octies — Sconfinamento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 2010 al 10 gennaio 2026. Leggi il testo vigente →

Se un contratto di conto corrente prevede la possibilita' che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

  • a)lo sconfinamento;
  • b)l'importo interessato;
  • c)il tasso debitore;
  • d)le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del (( comma 2)), con riferimento:
  • a)al termine di invio della comunicazione;
  • b)ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.38
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218

38

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 18 dicembre 2010 al 10 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del tolto: presente comma aggiunto: comma 2, con riferimento:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218

    Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art125octies · fonte del testo

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