Art. 125-octies — Sconfinamento

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Se un contratto di conto corrente prevede la possibilita' che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

  • a)lo sconfinamento;
  • b)l'importo interessato;
  • c)il tasso debitore;
  • d)le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente comma, con riferimento:
  • a)al termine di invio della comunicazione;
  • b)ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.

Testo in vigore dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art125octies · fonte del testo

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