Art. 125-novies — Intermediari del credito

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Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o piu' finanziatori oppure a titolo di mediatore. Il consumatore e' informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso e' oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.

Testo in vigore dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art125novies · fonte del testo

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