Art. 114-septies — Albo degli istituti di pagamento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 2010 al 13 gennaio 2018. Leggi il testo vigente →

La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonche' le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141)).37

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141

37

Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 28, comma 4) che "Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater comma 6."

Testo in vigore dal 19 settembre 2010 al 13 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2010 al 19 settembre 2010. 47 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… della Repubblica. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. tolto: Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attivita' finanziaria, di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonche' degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento di cui all'articolo 114-sexies aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141

    Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 28, comma 4) che "Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater comma 6."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114septies · fonte del testo

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