Art. 114-decies — Operatività transfrontaliera
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Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento ammessi al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 114-novies. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato ((terzo)) senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. Il presente articolo si applica anche nel caso di operativita' transfrontaliera mediante l'impiego di agenti.
Testo in vigore dal 16 novembre 2015 al 13 gennaio 2018
