Art. 113-bis — Sospensione degli organi

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Qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonche' ragioni di urgenza, la Banca d'Italia puo' disporre che uno o piu' commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. ((Il provvedimento della Banca d'Italia e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.)) Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non puo' avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo ((secondo le modalita' previste dall'articolo 73, comma 1,)) ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarita' riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. ((Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, commi 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.))

Testo in vigore dal 16 novembre 2015 al 29 aprile 2026

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Che cosa è cambiato dal 16 novembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 2010 al 16 novembre 2015. 6 parole tolte, 50 parole aggiunte.

… all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. aggiunto: Il provvedimento della Banca d'Italia e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle … comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo aggiunto: secondo le modalita' previste dall'articolo 73, comma 1, ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarita' riferibili agli organi aziendali sospesi e previa … per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si tolto: applica aggiunto: applicano, in quanto tolto: compatibile, l'articolo 76 aggiunto: compatibili, gli articoli 71, commi 2 tolto: e 4aggiunto: , 4 e 6, 72, commi 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art113bis · fonte del testo

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