Art. 109 — Vigilanza consolidata

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La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare il gruppo finanziario, composto da un intermediario finanziario capogruppo e dalle societa' finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b), che sono controllate direttamente o indirettamente da un intermediario finanziario ovvero controllano direttamente o indirettamente un intermediario finanziario e non sono sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:

  • a)intermediari finanziari e societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;
  • b)intermediari finanziari e societa' bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;
  • c)societa' diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:
  • a)puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
  • b)puo' richiedere, nei termini e con le modalita' dalla medesima determinati, alle societa' appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonche' alle societa' che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;
  • c)puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

Testo in vigore dal 19 settembre 2010 al 17 ottobre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 19 settembre 2010. 177 parole tolte, 421 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988aggiunto: La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare il gruppo finanziario, composto da un intermediario finanziario capogruppo e dalle societa' finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b), che sono controllate direttamente o indirettamente da un intermediario finanziario ovvero controllano direttamente o indirettamente un intermediario finanziario e non sono sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. tolto: 400, vengono determinati i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata aggiunto: 58. La Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:

aggiunto: a) intermediari finanziari e societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;

aggiunto: b) intermediari finanziari e societa' bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;

aggiunto: c) societa' diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:

aggiunto: a) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;

aggiunto: b) puo' richiedere, nei termini e con le modalita' tolto: indicate aggiunto: dalla medesima determinati, alle societa' appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2tolto: . In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'intermediario finanziario si applicano i commi 2 e 4aggiunto: , lettera c), nonche' alle societa' che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;

aggiunto: c) puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art109 · fonte del testo

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