Art. 100 — Amministrazione straordinaria

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(( Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle societa' del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria puo' essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi. )) Quando presso una societa' del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. Quando le societa' del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento e' adottato sentita l'autorita' che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potra' essere fissato un termine per la formulazione del parere. La durata dell'amministrazione straordinaria e' indipendente da quella della procedura cui e' sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, comma 8. Al fine di agevolare il superamento di difficolta' finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.

Testo in vigore dal 30 novembre 2021 al 9 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 30 novembre 2021. 1 parola tolta, 101 parole aggiunte.

Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativatolto: , aggiunto: o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle societa' del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme … richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppotolto: . 2. aggiunto: o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi. Quando presso una societa' del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia … tribunale di gravi irregolarita' nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinariaaggiunto: . Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. Quando le societa' del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art100 · fonte del testo

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