Art. 83
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[1]Proventi non soggetti all'imposta.
[2]Non sono soggetti all'imposta:
- a)le somme percepite a titolo di distribuzione o ripartizione degli utili di societa' ed associazioni di ogni tipo;
- b)il sopraprezzo di emissione delle azioni di societa';
- c)gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni di societa' emesse nel corso dell'esercizio sociale;
- d)le somme destinate a costituire la riserva matematica degli istituti e delle societa' di assicurazione a premio fisso e mutue sulla vita;
- e)i contributi d'ogni genere pagati dallo Stato o da altri enti pubblici, che non costituiscano concorso in spese di produzione o passivita' detraibili.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
