Art. 32
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[1]Termine per l'accertamento
[2]Alla rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del ((secondo)) anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata. 25 All'accertamento d'ufficio dei redditi non dichiarati, che non abbiano formato oggetto di dichiarazione o accertamento per il precedente periodo d'imposta, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del ((terzo)) anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata. 25
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 ottobre 1966, n. 958
25La L. 31 ottobre 1966, n. 958 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che tale modifica "non si applica per la rettifica e per l'accertamento d'ufficio dei redditi i cui termini per effetto del citato articolo 32 scadono il 31 dicembre dell'anno in corso e il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore dal 2 dicembre 1966 al 1 gennaio 1974
