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[1]Termine per l'accertamento

[2]Alla rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata. All'accertamento d'ufficio dei redditi non dichiarati, che non abbiano formato oggetto di dichiarazione o accertamento per il precedente periodo d'imposta, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 2 dicembre 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art32 · fonte del testo

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