Art. 32
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 2 dicembre 1966. Leggi il testo vigente →
[1]Termine per l'accertamento
[2]Alla rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata. All'accertamento d'ufficio dei redditi non dichiarati, che non abbiano formato oggetto di dichiarazione o accertamento per il precedente periodo d'imposta, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 2 dicembre 1966
