Art. 282
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[1]Iscrizione provvisoria per i soggetti tassabili in base al bilancio che chiudono l'esercizio nel primo semestre dell'anno.
[2]Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B dovuta dai soggetti tassabili in base al bilancio che chiudono l'esercizio sociale nel primo semestre dell'anno non si fa luogo ad iscrizione provvisoria a ruolo sulla base delle risultanze dell'esercizio sociale 1957-1958 e si procede invece all'iscrizione provvisoria a ruolo per l'esercizio sociale 1959-1960 sulla base delle risultanze dell'esercizio sociale chiuso nel primo semestre del 1959, salve le ulteriori iscrizioni a ruolo in applicazione degli articoli 174, 175 e 176.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
