Art. 257
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Tardiva o infedele attestazione delle aziende di credito
[2]Se il certificato previsto dall'art. 41 contiene attestazioni non rispondenti al vero si applicano la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 5 milioni a carico della azienda o istituto e la pena pecuniaria fino a lire 1.500.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto il certificato. In caso di recidiva puo' essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda o istituto ed in caso di eccezionale gravita' puo' essere revocata la autorizzazione all'esercizio del credito, ai sensi delle norme in vigore. La pena pecuniaria a carico dell'azienda o istituto prevista dal primo comma si applica anche nel caso di rilascio del certificato oltre il termine di venti giorni dalla richiesta scritta del contribuente.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
