Art. 57
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Decorrenza delle variazioni del reddito imponibile
tolto: Le variazioni del reddito imponibile contemplate dagli articoli 54 e 55 debbono essere dichiarate all'ufficio tecnico erariale o all'ufficio delle imposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute. Le variazioni in aumento hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui sono avvenute. Per l'accertamento di tali variazioni si applica il termine di decadenza previsto dal primo comma dell'art. 32. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno nel quale la domanda e' stata presentata, ovvero, se la domanda e' stata presentata dopo il 31 gennaio, dall'anno successivo. Le variazioni del reddito imponibile regolate dall'art. 56 hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui sono state introdotte in catasto.aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 57
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art57 · fonte del testo
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