Art. 257
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 125 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Tardiva o infedele attestazione delle aziende di creditoaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 257
tolto: Se il certificato previsto dall'art. 41 contiene attestazioni non rispondenti al vero si applicano la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 5 milioni a carico della azienda o istituto e la pena pecuniaria fino a lire 1.500.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto il certificato. In caso di recidiva puo' essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda o istituto ed in caso di eccezionale gravita' puo' essere revocata la autorizzazione all'esercizio del credito, ai sensi delle norme in vigore. La pena pecuniaria a carico dell'azienda o istituto prevista dal primo comma si applica anche nel caso di rilascio del certificato oltre il termine di venti giorni dalla richiesta scritta del contribuente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art257 · fonte del testo
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