Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Espropriazione di navi ed aeromobili

[2]Le norme di questo paragrafo si applicano, in quanto compatibili, anche per l'espropriazione di navi ed aeromobili. Le norme concernenti i registri immobiliari si intendono riferite ai registri di cui agli articoli 146, 233, 848 del codice della navigazione. Resta fermo il disposto dell'art. 250 di tale codice. Il prezzo base dell'incanto e' determinato dal pretore, sentito a seconda dei casi il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art242 · fonte del testo

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