Art. 243
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimita` costituzionale sollevate, perche` gli stessi giudici ne accertino la permanente rilevanza alla stregua della sopravvenuta normativa. (Questione di legittimita` costituzionale degli artt. 23, 29, 243, in relazione anche agli artt. 21 e 22, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, denunciati - per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui prevedono lo stesso trattamento fiscale e penale sia per il contribuente che presenta nei termini ad ufficio incompetente la dichiarazione dei redditi e sia per il contribuente che non la presenta affatto o la presenta dopo un mese dalla scadenza, e nella parte in cui non limitano gli effetti del tardivo inoltro della dichiarazione dei redditi all'ufficio competente, da parte dell'ufficio II.DD. cui sia stata irregolarmente presentata, alla mera decorrenza del termine per la rettifica della dichiarazione medesima. La sopravvenuta legge 22 dicembre 1980, n. 882 - testualmente riferita alle dichiarazioni di cui al titolo I del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ma eventualmente applicabile anche a quelle commesse nella vigenza del precedente T.U. n. 645 del 1958) - ha tra l'altro disposto che "sono considerate valide le dichiarazioni dei redditi considerate omesse perche` pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980" (art. 3, comma primo, n. 2).
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 23 Testo unico imposte dirette · Art. 29 Testo unico imposte dirette
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 243, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. delle leggi sulle imposte dirette) già dichiarata non fondata con sent. n. 5 del 25 gennaio 1973.
Art. 76 cost. · Art. 243 Testo unico imposte dirette
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 243 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette (approvato con il D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) in riferimento all'art. 76 Cost., atteso che la norma predetta non contiene disposizione innovativa della preesistente disciplina penale delle violazioni in materia di imposte dirette. La norma, denunziata per eccesso dalla delegazione legislativa di cui all'art. 63 della legge del 5 gennaio 1956, n. 1, infatti, trova rispondenza sostanziale nell'art. 36 di questa ultima legge, riproducendo, con modificazioni formali irrilevanti sul piano esegetico, la configurazione della fattispecie di aggravamento della pena pecuniaria in riferimento all'ammontare del tributo evaso o di cui si è tentata l'evasione: e ciò in quanto prescrive, in conformità appunto del testo dell'art. 36, che, se l'ammontare delle imposte dovute supera le lire seicentomila, la pena pecuniaria non può essere applicata in misura inferiore al detto ammontare.
Art. 76 cost. · Art. 243 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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5 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1970 al 1 gennaio 1974. 170 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Omessa o tardiva dichiarazione
tolto: Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 17 si applicano l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000 e la sopratassa, per ciascuna delle imposte dovute, nella misura di un terzo del rispettivo ammontare. Se l'ammontare complessivo delle imposte dovute supera le 600.000 lire l'ammenda si applica in misura non inferiore all'ammontare stesso. L'ammenda e' raddoppiata in caso di recidiva ed e' triplicata in caso di recidiva reiterata nello stesso reato. Se l'ammontare dei redditi definitivamente accertati supera i sei milioni di lire si applica altresi' l'arresto fino a sei mesi e la condanna importa la pubblicazione della sentenza. Se la omessa presentazione della dichiarazione riguarda i redditi provenienti da titoli esteri ovvero da titoli circolanti all'estero o da attivita' commerciali esercitate all'estero o da beni immobili situati all'estero, si applica in ogni caso l'ammenda in misura pari all'ammontare complessivo delle imposte dovute e l'arresto fino a sei mesi. Nel caso previsto dall'art. 23 si applica soltanto la sopratassa ridotta alla meta'.aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 243
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art243 · fonte del testo
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