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[1]Imputazione dei pagamenti

[2]L'esattore non puo' rifiutare pagamenti in acconto, anche per rate di imposta non ancora scadute. Tuttavia se il contribuente e' debitore di rate scadute il pagamento non puo' essere imputato alle rate non scadute se non per l'eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime comprese le indennita' di mora ed i diritti e le spese maturati a favore dell'esattore. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione e' fatta, rata per rata, al debito d'imposta e poi al debito per indennita' di mora e non puo' essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per rate scadute e relative indennita' di mora. Il contribuente resta garante delle somme pagate con oltre un mese di anticipo rispetto alla scadenza. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le norme dell'art. 1193 del codice civile.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art195 · fonte del testo

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