Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

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con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 145 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: Imputazione dei pagamenti

tolto: L'esattore non puo' rifiutare pagamenti in acconto, anche per rate di imposta non ancora scadute. Tuttavia se il contribuente e' debitore di rate scadute il pagamento non puo' essere imputato alle rate non scadute se non per l'eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime comprese le indennita' di mora ed i diritti e le spese maturati a favore dell'esattore. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione e' fatta, rata per rata, al debito d'imposta e poi al debito per indennita' di mora e non puo' essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per rate scadute e relative indennita' di mora. Il contribuente resta garante delle somme pagate con oltre un mese di anticipo rispetto alla scadenza. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le norme dell'art. 1193 del codice civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art195 · fonte del testo

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