Art. 190
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Notificazione della cartella di pagamento ((La notificazione della cartella al contribuente e' eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali, ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei Comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in Comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione conferitagli tramite gli uffici delle imposte. La notificazione puo' essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento)). ((Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. L Nei casi previsti dall'articolo 140 del Codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua, con le modalita' stabilite dal primo comma, lettera f), dell'articolo 38, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'Albo del Comune)). L'esattore deve conservare per cinque anni l'originale o la matrice con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 38.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1961 al 1 gennaio 1974
