Art. 190
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 11 gennaio 1961. Leggi il testo vigente →
Notificazione della cartella di pagamento La notificazione della cartella al contribuente e' eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali. La notificazione puo' essere eseguita, anche dagli ufficiali giudiziari e, nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dagli uscieri di conciliazione. Le notificazioni in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale sono eseguite mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante delegazione, tramite gli uffici delle imposte, all'esattore territorialmente competente. L'esattore deve conservare per cinque anni l'originale o la matrice con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 38.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 11 gennaio 1961
